Risposta:
L’art.75 del D.P.R.309/90 vieta la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e prevede l’attivazione di un procedimento amministrativo presso la prefettura di residenza. Per quanto riguarda i cannabinoidi, il quantitativo massimo previsto per l’uso personale è di 0,5 grammi di principio attivo.